SUPER BONUS 110% - RITARDI NEI LAVORI E PERDITA DEL BENEFICIO

Con la sentenza del 2 novembre 2023, il Tribunale di Frosinone ha stabilito che “In caso di ritardata realizzazione dei lavori di efficientamento energetico, imputabile all’impresa appaltatrice, laddove si superi il termine di legge per usufruire della detrazione fiscale al 110%, l’impresa cui sono imputabili i ritardi nei lavori è tenuta a risarcire il danno patito dal committente, danno da calcolarsi nella misura della differenza rispetto alla successiva e inferiore aliquota (90%) di detrazione usufruibile”.

In definitiva, il Tribunale di Frosinone ha considerato che il danno consiste nell’ammontare dei lavori che – non essendo detraibili – restano a carico del committente ossia il maggior costo sostenuto dal committente rispetto a quanto pattuito nell’originario contratto di appalto.

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