SEPARAZIONE E DIVORZIO IN UN UNICO ATTO

Con la sentenza n. 28727 del 16/10/2023, la prima Sezione Civile della Cassazione ha dichiarato ammissibile la richiesta contestuale di separazione e divorzio anche nel procedimento di separazione consensuale.

L'art. 473 bis 49 del codice di procedura civile (riformato dalla Legge Cartabia)  stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Ovviamente le domande di cui al divorzio diventeranno procedibili solo dopo che sarà trascorso il termine semestrale previsto dalla legge e dopo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Le domande connesse ai due procedimenti, l’affidamento e il mantenimento dei figli, sono uguali nei due giudizi, mentre diversi sono i presupposti dell’assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione e nel divorzio.
La sentenza emessa conterrà quindi autonomi capi per le diverse domande e fisserà la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. Il mantenimento del coniuge separato avrà una valenza intertemporale, ossia fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
 

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