L'art. 473 bis 49 del codice di procedura civile (riformato dalla Legge Cartabia) stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Ovviamente le domande di cui al divorzio diventeranno procedibili solo dopo che sarà trascorso il termine semestrale previsto dalla legge e dopo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Le domande connesse ai due procedimenti, l’affidamento e il mantenimento dei figli, sono uguali nei due giudizi, mentre diversi sono i presupposti dell’assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione e nel divorzio.
La sentenza emessa conterrà quindi autonomi capi per le diverse domande e fisserà la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. Il mantenimento del coniuge separato avrà una valenza intertemporale, ossia fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale.