La Sez. 3, della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 36494 del 29/12/2023 ha statuito che la "a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene".
Ne deriva, dunque la rilevanza del mancato pagamento successivo alla domanda giudiziale che, dunque, contribuisce ad aggravare l'inadempimento iniziato prima della domanda stessa.
Ne deriva, dunque la rilevanza del mancato pagamento successivo alla domanda giudiziale che, dunque, contribuisce ad aggravare l'inadempimento iniziato prima della domanda stessa.