RESPONSABILITA' ISTITUTO DI CREDITO PER ERRATA ESECUZIONE DI UN BONIFICO

La Sez. 3 della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36518 del 29/12/2023  ha stabilito che "nel caso di pagamento eseguito in favore di un soggetto non legittimato, mediante servizio di bonifico domiciliato, si configura, in capo a Poste Italiane S.p.A., una responsabilità di tipo contrattuale, con la conseguenza che su quest'ultima grava l'onere di dimostrare, alternativamente, di avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) ovvero di avere, comunque, eseguito la prestazione con la diligenza qualificata discendente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., dalla propria qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve".
Ne deriva che in tutti gli altri casi la Banca o le Poste sono da considerarsi inadempienti all'incarico ricevuto. 

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