La Suprema Corte ha sancito il principio di diritto secondo il quale "Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla".
Ne deriva che il terzo danneggiato ha azione diretta nei suoi confronti e ciò, indipendentemente dal fatto che il danno sia stato causato esclusivamente per colpa della ditta appaltatrice.
Resta ovviamente il diritto del Committente di rivalersi sull'Appaltatore.