Premettendo che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, la Corte di Cassazione ha chiarito che se uno dei due non possa o non voglia adempiere, l'altro è tenuto a far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e con tutti i frutti del proprio lavoro lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l''altro genitore, per vedersi restituire quando pagato per suo conto.
La Corte ha poi precisato che l'obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso nel senso che ai nonni ci si possa rivolgere per un aiuto economico solo laddove nessuno dei due genitori sia in grado di far fronte alle esigenze economiche della prole.
Questo è il testo della massima della Corte:
"L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo."