Con l'ordinanza n. 13446 del 17/05/2023 In tema di intermediazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui il mancato rispetto da parte dell'intermediario degli obblighi informativi precedenti l'acquisto non è idoneo ad integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, in quanto non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi.
Ecco il testo della massima:
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In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi"