DOMANDA MERAMENTE DILATORIA DI CONCORDATO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA'

Con l'ordinanza n. 13997 del 22/05/2023 la Corte di cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile.

Ecco il testo della massima:
"La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindici mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento)"

Impostazione dei cookie

Il vostro stato attuale

Altri dettagli
Data del consenso

Il vostro id: