DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA DEI GARANTI

Anche il garante, al pari dell'obbligato principale, ha diritto di accedere ed ottenere la consegna della documentazione delle operazioni bancarie dell’obbligato principale da lui garantito e ciò, per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia 30.5.2019), Sia il debitore che il garante hanno diritto di esaminare la documentazione afferente il conto onde verificare l’operato della banca e l’esistenza del credito di cui egli deve rispondere di fronte alla banca ma, soprattutto, per potersi difendere in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento.

Tale diritto è profondamente radicato nel nostro sistema legislativo: art. 119 TUB, dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e secondo correttezza ex art. 1175 c.c. (Trib. Parma 3.4.2019, Trib. Taranto 3.1.2019).

Ex art. 119 TUB "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Il garante è a tutti gli effetti Cliente della Banca (ex multis ABF Bari nn. 13910/2021 e 20094/2018, Cass. n. 24181/2020 e Cass. n. 24641/2021).

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