Tale diritto è profondamente radicato nel nostro sistema legislativo: art. 119 TUB, dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e secondo correttezza ex art. 1175 c.c. (Trib. Parma 3.4.2019, Trib. Taranto 3.1.2019).
Ex art. 119 TUB "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".
Il garante è a tutti gli effetti Cliente della Banca (ex multis ABF Bari nn. 13910/2021 e 20094/2018, Cass. n. 24181/2020 e Cass. n. 24641/2021).