Il Giudice è tenuto a sentire il minore di 12 anni, a meno che non sussistano specifiche ragioni per non farlo, delle quali deve dare atto in motivazione.
Questo è l'etratto della suddetta ordinanza:
"In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore".