AUDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MINORE DI ANNI 12 NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA

Con l'ordinanza n. 24626 del 14/08/2023 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che in tutti i processi riguardanti la crisi della famiglia, l'ascolto del minore di anni 1 da parte del Giudice DEVE ESSERE la regola.
Il Giudice è tenuto a sentire il minore di 12 anni, a meno che non sussistano specifiche ragioni per non farlo, delle quali deve dare atto in motivazione.

Questo è l'etratto della suddetta ordinanza:
"In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore".

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