La Suprema Corte ha confermato un orientamento ormai consolidato nel senso che, indipendentemente da chi sia il proprietario o titolare del contratto di locazione tra i due genitori, la casa in cui il minore ha vissuto sino al momento dell crisi deve essere assegnata al genitore presso cui il minore abiterà in prevalenza.
Ecco il testo della massima:
"Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore"